Pagamento quota Camera di Commercio, le norme per i ritardatari

Il ravvedimento operoso può rappresentare un rimedio ad omissioni od errori relativi al pagamento del diritto annuale per l’anno 2010.

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Il ravvedimento operoso può rappresentare un rimedio ad omissioni od errori relativi al pagamento del diritto annuale per l’anno 2010.
Esso  consente al contribuente di sanare spontaneamente entro un anno dalla scadenza ordinaria di pagamento (e quindi entro il 16 giugno prossimo) le violazioni relative al mancato od incompleto versamento del diritto annuale, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Quindi se una impresa non ha provveduto al pagamento del diritto annuale 2010 nell’importo dovuto e nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Perché tutto vada a buon fine è però necessario che, entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento del tributo dovuto e non ancora versato, degli interessi legali maturati dal giorno successivo in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione del 6% rispetto al tributo dovuto. Occorre prestare attenzione al fatto che nel caso del diritto annuale le sanzioni sono diverse rispetto a quelle previste per violazioni nel pagamento degli altri tributi.
Per eseguire il veramento sarà necessario utilizzare il Modello Unificato F24 compilato nella Sezione ICI ed altri tributi locali.
I Codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
 Codice Ente 
 Codice Tributo 

PC  3850 – per il diritto annuale
PC  3851 – per gli interessi
PC  3852 – per la sanzione

Per le imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, il termine entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi mentre per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine decorre dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.

Occorre prestare attenzione al fatto che  il Registro Imprese non rilascia certificati alle imprese che alla data del 1° gennaio dell’anno in corso non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale relativo all’anno precedente ed anche che la concessione dei contributi della camera di commercio è sempre subordinata alla regolarità nel pagamento del diritto annuale.
Ecco perché è bene avvalersi del ravvedimento operoso.
Le informazioni possono essere richieste all’ufficio del Diritto annuale (Unità Organizzativa Ragioneria e Tributi) telefonando ai numeri 0523/386224-216. Maggiori dettagli sono visibili sul sito della Camera di commercio www.pc.camcom.it.

 

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