Assegno disoccupazione, come presentare la domanda

Si tratta di una misura assistenziale a carattere sperimentale, riservata a disoccupati che siano in possesso di specifici requisiti

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I servizi per l’impiego rendono noto che è stata pubblicata la Circolare INPS – n. 47 del 3 marzo 2016 – che fornisce le istruzioni per la presentazione di domanda di ASDI (assegno di disoccupazione).

Si tratta di una misura assistenziale a carattere sperimentale, riservata a disoccupati che siano in possesso di specifici requisiti :
• aver fruito della NASPI per la durata massima spettante;
• essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASPI;
• essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, o, in alternativa, avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
 
Oltre a tali requisiti l’ASDI è riservato ai disoccupati che:
• sono in possesso di una attestazione ISEE – in corso di validità – con indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
• che non hanno usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASPI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
• che hanno sottoscritto, presso i competenti centri per l’impiego, un progetto personalizzato/ patto di servizio, di presa in carico.
 
L’importo dell’assegno: 75% dell’ultima indennità NASPI percepita (comunque non superiore all’ammontare dell’assegno sociale). L’importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli minori a carico nel nucleo familiare , al ricorrere di specifiche situazioni .

La domanda di ASDI è telematica e va presenta entro e non oltre i 30 giorni successivi (attraverso uno dei consueti canali messi a disposizione dall’Istituto o tramite patronato).

In via transitoria, per i lavoratori che hanno terminato il periodo massimo di NASPI tra il 1 maggio 2015 e la data di pubblicazione della circolare Inps n. 47 3 marzo 2016), il termine di 30 giorni decorre dalla predetta data di pubblicazione.

Si procede al pagamento dell’assegno solo dopo verifica che il richiedente abbia sottoscritto con il Centro per l’Impiego competente il progetto personalizzato/ patto di servizio.

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