Stradello “conteso” a Vicobarone, il Tar dà ragione ai privati

Nuova puntata per la lunga vicenda dello stradello conteso a Vicobarone, borgo del vino nel comune di Ziano Piacentino (Piacenza).

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Nuova puntata per la lunga vicenda dello stradello conteso a Vicobarone, borgo del vino nel comune di Ziano Piacentino (Piacenza).

Stiamo parlando della porzione di strada di proprietà (privata) del castello, che conduce alla chiesa del paese di S. Colombano. Una lunga battaglia legale che va avanti da oltre 25 anni, e che vede contrapposto l'”interesse pubblico” sostenuto dal Comune di Ziano, e l’interesse di un privato su una porzione di strada di sua proprietà.   

Proprio l’amministrazione comunale, attraverso l’approvazione del Poc (il piano operativo comunale) ha deliberato la riclassificazione dello “stradello” per procedere all’esproprio. Atto contro il quale i proprietari privati del castello hanno deciso di ricorrere, reclamando la tutela e anche la titolarità di una porzione di strada di stretta pertinenza all’edificio monumentale del castello. 

Nei giorni scorsi il Tar di Parma ha segnato un punto a favore del proprietario del castello, che aveva impugnato la delibera comunale.

Attraverso la sentenza del 28 febbraio scorso, il Tribunale amministrativo ha infatti annullato il Piano Operativo Comunale di Ziano, contenente la variante di riclassificazione della via della Chiesa quale “zona di interesse pubblico”.

Nella sentenza del Tar si specifica infatti che la variante specifica al Psc “appare viziata da eccesso di potere per sviamento ove risulta volta ad aggirare gli innumerevoli giudicati che si sono succeduti, per realizzare l’interesse delle medesime congregazioni che nei predetti giudizi hanno contestato il carattere privato della strada”.

Quindi il giudizio finale sul ricorso dei proprietari del castello di Vicobarone:

“Ritenuto, conclusivamente, il ricorso fondato con riguardo alle censure qui scrutinate, con conseguente annullamento degli atti impugnati, mentre la domanda risarcitoria non può essere accolta mancando la prova di un danno conseguente all’adozione degli atti impugnati”.

 

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