Slitta al 22 ottobre l’accesione del riscaldamento: orario ridotto a 13 ore al giorno

CONFEDILIZIA: 22 OTTOBRE NUOVA DATA DI ACCENSIONE DEI RISCALDAMENTI A PIACENZA – A Piacenza – come in tutti i Comuni della zona climatica “E” – la data di accensione degli impianti di riscaldamento slitta dal 15 ottobre, normalmente previsto dalla legge, al prossimo 22 ottobre e l’orario di accensione consentito è ridotto da 14 a 13 ore giornaliere. Infatti il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del Ministero della transizione ecologica, a causa della contingente crisi energetica e in vista di una necessaria riduzione dei consumi di gas, ha previsto, come “misura amministrativa di contenimento del riscaldamento”, che anche per i privati (condominii, case singole, uffici, fabbriche, ecc.) siano introdotti dei limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento. Il tutto in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano. Al proposito, si ricorda che il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone climatiche (Piacenza – come detto – è compresa nella zona “E”), con indicazione nella tabella A allegata al D.P.R. n. 412/’93 (non abrogata dal D.P.R. n. 74/’13) della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune. I Comuni non inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.

La misura eccezionale prevista dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas – per la quale, secondo il Ministero, non sarà possibile “avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell’utenza diffusa” – è contenuta in un apposito decreto di modifica della vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale. In particolare, tale decreto ministeriale dispone che:
1) i valori indicati all’art. 3, comma 1, d.p.r. n.74/2013 sono ridotti di 1°C: a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) i limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4, d.p.r. n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Sono state fatte salve le “utenze sensibili” cui al d.p.r. n. 74/2013 (quali, per esempio, ospedali, case di ricovero).

Per maggiori informazioni (anche per conoscere le date di accensione previste per ogni singolo Comune) è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa–Confedilizia in Via del Tempio 27-29 (Piazza della Prefettura) a Piacenza. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18 (telefono 0523.327273); e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito internet: www.confediliziapiacenza.it.

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