Fotovoltaico, la Giunta regionale definisce i criteri per la localizzazione degli impianti

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Bologna – “Rinnovabile, con zero emissioni e molto risparmio (energetico ed economico)”. La Regione Emilia-Romagna punta sempre più sul fotovoltaico e la Giunta propone al vaglio dell’Assemblea legislativa un atto specifico sul tema.  Obiettivo, l’aggiornamento dei criteri che orientano i soggetti, pubblici e privati, nella corretta localizzazione degli impianti, tutelando al tempo stesso i terreni coltivati, il paesaggio e l’ambiente circostante. Tutto questo alla luce della più recente legislazione statale che, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo più ampio e rapido di questi sistemi di produzione energetica, ha ampliato i casi di aree idonee, creando tuttavia dubbi interpretativi a causa della numerosa stratificazione normativa introdotta.

Da qui la necessità di un intervento chiarificatore e di indirizzo della Regione, richiesto dagli stessi operatori. L’obiettivo è “armonizzare i criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, definiti dalla normativa statale, con le caratteristiche dei luoghi e, in particolare, con le tutele ambientali, paesaggistiche e delle coltivazioni certificate da salvaguardare”. Resta ferma “l’esigenza di promuovere un maggior sviluppo di questi impianti nel territorio dell’Emilia-Romagna: scopo delle politiche regionali, in questo campo, è il contenimento delle emissioni e la riduzione del fabbisogno energetico, per consentire una reale transizione ecologica dell’intero sistema produttivo”. Al tempo stesso aumentare il fotovoltaico “consentirà di contrastare e ridurre l’impatto dei costi dell’energia su imprese e lavoratori”.

Per “tutelare le eccellenze agricole che caratterizzano l’Emilia-Romagna”, il testo della Giunta stabilisce che, “laddove le aree siano interessate da coltivazioni certificate, vengono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici“. Si è deciso di dare un impulso maggiore allo sviluppo al fotovoltaico prevedendo “la possibilità di inserire gli impianti nelle cave dismesse, o recuperate, salvaguardando anche in questo caso i corridoi ecologici e le produzioni di pregio“. Nelle aree che hanno come destinazione finale l’invaso o il bacino è “consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti, che potranno d’ora in poi coprire il 70% della superficie (in precedenza potevano interessare solo il 50% dello specchio d’acqua) e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda (in precedenza la distanza minima era di 20 metri)”.

La delibera fornisce poi importanti chiarimenti in merito alla possibilità, prevista dalla normativa statale, di occupare con impianti fotovoltaici una superficie non superiore al 60% dell’area di pertinenza degli impianti industriali. L’atto regionale specifica che “l’installazione degli impianti in questa percentuale non dovrà comunque compromettere la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, con particolare riguardo all’accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso”. Si dovrà inoltre “assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica in vigore, ma è consentito ricoprire il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato”.

Cosa propone la norma approvata dalla Giunta regionale – LA SCHEDA – Il punto di partenza è la precedente delibera dell’Assemblea legislativa, la 28/2010, che si era già espressa sul fotovoltaico. Alle aree indicate – da quell’atto – non idonee alla localizzazione degli impianti si aggiungono ora anche le fasce di tutela fluviale, fatta eccezione per quelle già interessate da attività estrattive: in questo caso operano i criteri previsti per le cave. Per quanto riguarda le aree agricole considerate idonee dalle recenti norme statali, viene specificato che gli impianti a terra possono interessare il 100% delle superfici, purché si eviti qualsiasi intervento che non consenta il completo ripristino agricolo del suolo, al termine del ciclo di vita dell’impianto energetico. Inoltre, per salvaguardare le eccellenze agricole che caratterizzano l’Emilia-Romagna, il testo della Giunta stabilisce che qualora queste stesse aree siano interessate da coltivazioni certificate, vengano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici, cioè impianti sollevati da terra che consentono la prosecuzione delle attività agricole ordinarie con limitate riduzioni di produttività. Per coltivazioni certificate si intendono quelle a qualità regolamentata e, in particolare, le produzioni biologiche, il sistema di qualità nazionale produzione integrata, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, e le superfici con coltivazioni che rispettano i disciplinari di produzione.

È poi confermato quanto previsto dalla delibera 28/2010: nelle restanti zone agricole, gli impianti fotovoltaici a terra possono occupare solo il 10% delle aree nella disponibilità dell’azienda, e il restante 90% di aree coltivate non occupate dall’impianto devono essere contigue all’impianto stesso. Viene precisato che, tra le aree asservite all’impianto, possono essere computate anche quelle non idonee che siano destinate all’attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate. Anche nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate vale questo limite massimo del 10%, ma – sempre per assicurare la più ampia salvaguardia di queste produzioni – sono ammessi esclusivamente impianti agri-voltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento. In alternativa, la delibera consente di istallare impianti in percentuale più ampia a condizione che portino a una riduzione produttiva della coltura sottostante per un massimo del 10%. Come parametro di riferimento per valutare questa riduzione massima si chiede di individuare, sin dalla presentazione del progetto di impianto, una superficie coltivata avente le medesime caratteristiche in modo da poterne comparare la produttiva media con quella che si realizzerà nelle aree ricoperte dall’impianto agri-voltaico.

La delibera precisa, inoltre, che ai fini dell’installazione degli impianti agrivoltaici è necessaria l’elaborazione di una dichiarazione di un tecnico abilitato con i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell’attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente, che illustri il piano di coltivazioni che si intende proseguire al di sotto degli impianti. Rispetto alle cave dismesse, la principale novità riguarda le aree con destinazione finale agricola, dove è consentita l’istallazione sia di impianti agri-voltaici, sia di impianti a terra, nella misura del 100% dell’area nella disponibilità del richiedente. Le aree di cava a destinazione finale ambientale rimangono non idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici se collocate all’interno del territorio urbanizzato, oppure se presentano i requisiti di bosco secondo la normativa statale vigente.

Nei casi rimanenti, sono ora idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici, con la precisazione che, nel caso in cui le aree di cava siano ricomprese nell’ambito delle reti ecologiche, deve essere assicurata la continuità della fascia vegetazionale già presente nelle aree contigue, ovvero la creazione di un corridoio per garantire la continuità della rete ecologica. Nelle aree aventi destinazione finale a invaso o bacino è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti, che potranno ora coprire il 70% della superficie (in precedenza potevano interessare solo il 50% dello specchio d’acqua) e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda (in precedenza la distanza minima era di 20 metri).

Questa disciplina prevista per gli impianti flottanti collocati nelle aree di cava dismesse è estesa anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale; si precisa che, nel caso dei bacini artificiali a uso irriguo realizzati da aziende agricole, gli impianti flottanti potranno interessare il 100% della superficie dell’invaso. Permane la tutela piena dei laghi e bacini vincolati dal piano territoriale paesaggistico regionale, che continuano a rimanere inidonei alla localizzazione degli impianti. La delibera fornisce poi importanti chiarimenti circa la possibilità, prevista dalla disciplina statale, di occupare con impianti fotovoltaici una superficie non superiore al 60% dell’area di pertinenza degli impianti industriali. L’atto specifica che l’installazione degli impianti in questa percentuale non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, con particolare riguardo all’accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso.

Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica in vigore, ma è consentito ricoprire il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato. La stessa possibilità è prevista per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici. Inoltre, sempre per promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, quanto previsto per i parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle aree industriali, varrà anche per gli ambiti con diversa destinazione urbanistica: in pratica si potranno realizzare parcheggi soprelevati su tutti i parcheggi pubblici e privati della Regione. Infine, viene affidato alla Giunta il compito di procedere al monitoraggio della quantità di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agri-voltaici, prevedendo che, al raggiungimento dell’incidenza dell’1% della SAU regionale, la Giunta regionale provvederà a proporre una revisione della delibera. I nuovi criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici passano ora all’esame dell’Assemblea legislativa per la loro approvazione definitiva.

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